
Una procedura fallimentare bavarese
Procedimento presso la procura (Az. 540 JS 27528/19) per l’accusa di utilizzo illecito di segreti aziendali
Contesto e precedenti
Thomas G. ha operato ripetutamente come amministratore delegato della AGP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft per la CourtTech GmbH & Co. KG a partire dal 2012.
Nel 2016, AGP Consulting, una società controllata di AGP GmbH, ha acquisito una partecipazione del 10% in CourtTech GmbH & Co. KG.
Nel contesto di una disputa tra soci nel 2019, Thomas G. ha utilizzato e presentato documenti che aveva ottenuto o redatto nell’ambito dei suoi mandati di consulenza. Alcuni di questi documenti risalivano a prima della sua acquisizione di quote nel 2016 e sono stati utilizzati come prove in procedimenti civili contro l’allora CEO e socio di maggioranza (80%).
È importante sottolineare che un revisore contabile è generalmente vincolato al segreto professionale nei confronti dei suoi clienti e non può divulgare informazioni senza il loro consenso.
Violazione degli obblighi di riservatezza
Un esempio concreto è la perizia redatta da AGP nel dicembre 2012📜. Questo documento è stato utilizzato da Thomas G. nelle memorie legali presentate contro il CEO di CourtTech.
Ciò ha portato all’accusa secondo cui Thomas G. avrebbe violato gli obblighi professionali di riservatezza e utilizzato illecitamente informazioni riservate ("segreti aziendali altrui").
Denuncia penale e prime indagini della polizia
Il 26.07.2019, è stata presentata una denuncia penale presso la stazione di polizia di Traunstein contro Thomas G. per il sospetto di utilizzo illecito di segreti aziendali.
Alla denuncia sono stati allegati due raccoglitori Leitz contenenti 572 pagine di documentazione. Inoltre, è stata consegnata una panoramica dettagliata di 11 pagine📜, in cui ogni evento era descritto con precisione e assegnato alle relative tematiche.
In questa documentazione, erano evidenziate in particolare le lettere che, secondo diversi avvocati, mettevano in discussione la condotta del revisore contabile.
Primo interrogatorio e trasmissione alla procura
Dopo una prima revisione della documentazione, il denunciante è stato interrogato dettagliatamente come testimone il 02.08.2019.
Dagli atti della procura relativi a questo procedimento, risulta che la polizia ha riassunto le proprie conclusioni in un verbale finale datato 06.08.2019 e ha trasmesso la documentazione alla procura di Traunstein.
Nel verbale finale, è stato espresso il sospetto che Thomas G. abbia rivelato illecitamente informazioni ottenute nel contesto della sua consulenza professionale.
Trasferimento e archiviazione del procedimento
Il 01.10.2019, la Procura di Traunstein📜 ha comunicato al denunciante che il procedimento sarebbe stato trasferito alla Procura di Monaco II. Tuttavia, la Procura di Monaco II non ha mai contattato il denunciante.
Tentativi di aggiornamento sullo stato del procedimento
Nel gennaio 2020, circa sei settimane dopo il suo trasferimento in Italia, il denunciante ha contattato nuovamente la polizia criminale di Traunstein per chiedere informazioni sullo stato attuale del procedimento.
In risposta, ha ricevuto una lettera datata 21.01.2020📜,contenente ulteriori domande. La presente lettera ha ricevuto una risposta tempestiva e esauriente📜, facendo riferimento alle informazioni già fornite in precedenza.
Comunicazione dell’archiviazione e contraddizioni nel procedimento
Il 11.02.2020, il denunciante ha ricevuto la prima comunicazione dalla PM responsabile del caso📜, in cui gli veniva notificato che il procedimento era stato archiviato con disposizione del 21.01.2020, poiché non era stato possibile rintracciarlo per un ulteriore interrogatorio e risultava ufficialmente irreperibile secondo le informazioni della polizia.
Sorprendentemente, lo stesso giorno, la polizia aveva ancora posto domande al denunciante, mentre la procura archiviava il procedimento per presunta irreperibilità.
La chiusura formale del procedimento ai sensi del § 170 comma 2 StPO è datata 16 febbraio 2020📜.
Contestazione della presunta irreperibilità
In diversi procedimenti, il trasferimento del denunciante in Italia è stato utilizzato come motivo per giustificare l’archiviazione dei casi. Tuttavia, dal punto di vista del denunciante, questa affermazione è errata, poiché:
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Si era regolarmente cancellato dalla residenza in Germania 📜 e aveva fornito il suo nuovo indirizzo in Italia.
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In un procedimento parallelo per frode contro Gaebel➡️ l’indirizzo italiano era stato facilmente individuato.
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Il Tribunale fallimentare aveva già pubblicato ufficialmente il nuovo indirizzo di Gaebel in Italia nel suo provvedimento del 5 dicembre 2019.📜
Annotazioni
Dal punto di vista del denunciante, nel procedimento contro il revisore contabile Thomas G. sono emersi diversi aspetti degni di nota:
Motivazioni poco chiare per l’archiviazione del procedimento
Nonostante la presentazione di due raccoglitori Leitz (572 pagine), una panoramica dettagliata di 11 pagine e vari documenti con allegati, che evidenziavano l'ipotizzato utilizzo illecito di informazioni riservate, la procura ha motivato l’archiviazione con la mancanza di prove concrete.
Utilizzo di una perizia del 2012
Un possibile esempio di violazione dell’obbligo di riservatezza è la perizia redatta da AGP nel dicembre 2012, che Thomas G. ha utilizzato nelle memorie legali contro il CEO di CourtTech.
Secondo la procura, tuttavia, le informazioni contenute nel documento potrebbero già essere state note alla AGP Consulting GmbH, poiché questa aveva acquisito il 10% delle quote di CourtTech GmbH & Co. KG il 30.05.2016.
Presunta irreperibilità
L’archiviazione è stata inoltre giustificata con l'asserita impossibilità di contattare il denunciante per un ulteriore interrogatorio. Dal suo punto di vista, questa motivazione non è corretta, in quanto:
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Si era trasferito in Italia e aveva comunicato per tempo il suo nuovo indirizzo.
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Il 21 gennaio 2020, la polizia gli ha comunque inviato una lettera con ulteriori domande, dimostrando così la sua effettiva reperibilità.
Conclusione
Questi elementi rafforzano nel denunciante l’impressione che le possibili misure investigative non siano state pienamente adottate prima che la procura decidesse di archiviare il procedimento.